Statuto della Banca del Tempo


Statuto dell'Associazione Culturale di Promozione Sociale
'Dai tempo al tempo', Banca del Tempo di Novello (CN)
Art. 1) COSTITUZIONE E SEDE
Il 1° marzo 2009 si è costituita l'associazione denominata 'Dai tempo al tempo', Banca del Tempo di Novello, con sede in Novello (CN), via Umberto I, 7.Il trasferimento della sede sociale non comporta modifica statutaria.
Art. 2) DURATA
La durata dell'associazione è illimitata.
Art. 3) SCOPI DELL'ASSOCIAZIONE
L'Associazione non ha scopo di lucro e persegue esclusivamente finalità sociali atte a favorire scambio di servizi e attività tra le persone, senza alcuna intermediazione di carattere monetario ed aventi, pertanto, come unità di quantificazione e di misura il tempo impiegatovi, e questo al fine di valorizzare i rapporti umani solidali.
Le prestazioni non dovranno mai poter essere configurate e neppure assimilate a rapporti di lavoro autonomo o subordinato.
L'Associazione intende promuovere studi, ricerche ed attività pratiche volte a consentire una più appagante articolazione dei tempi di relazione, di lavoro, di svago e di cura con l'obiettivo di migliorare la qualità dei tempi di vita personale e sociale.
Art. 4) NORME PER GLI SCAMBI
L’unità di misura degli scambi tra i soci è il tempo impiegato nel dare e nel ricevere. Un'ora di tempo impiegato ha valore unicamente di un’ora, a prescindere dalla prestazione offerta.
Nello svolgere i servizi prescelti, i soci dovranno assumersi tutte le responsabilità derivanti da essi (infortuni, incidenti, responsabilità civile verso terzi, ecc).
Art. 5) ISCRIZIONE
L’apertura del conto-tempo presso l’Associazione si attiva all’atto dell’Iscrizione all’Associazione, diventando Soci.
La richiesta d’iscrizione si presenta al Coordinamento che può approvare o meno l’iscrizione del nuovo Socio.
L’iscrizione è della singola persona, ma le prestazioni di servizio possono essere rivolte anche ai suoi familiari.
All’atto dell’iscrizione il nuovo Socio la Tessera e il Libretto assegni-tempo.
Art. 6) CHI SI PUO' ASSOCIARE
Possono far parte dell'associazione cittadini italiani e stranieri; possono inoltre assumere la qualifica di associato altre associazioni nonché circoli ed altri enti in genere aventi attività e scopi comunque non in contrasto con quelli dell'associazione. Possono far parte dell'associazione inoltre enti pubblici e privati aventi finalità e scopi culturali solidali ed umanitari.
L'adesione all'associazione è a tempo indeterminato e non può essere disposta per un periodo temporaneo.
L'adesione all'associazione comporta per l'associato il diritto di voto nell'Assemblea.
Art. 7) DIRITTI E DOVERI DEI SOCI, MODALITA' DI ESCLUSIONE
I Soci hanno il diritto di eleggere il Coordinatore e di essere eletti essi stessi, se maggiorenni. Essi hanno i diritti di informazione e di controllo stabiliti dalle leggi e dallo Statuto.
I Soci dell’Associazione offrono i propri servizi spontaneamente e sono tenuti a svolgerli di persona e gratuitamente, senza fine di lucro. È vietata la distribuzione, anche in modo indiretto, di utili o avanzi di gestione, nonché fondi, riserve o capitale durante la vita dell’Associazione, salvo che la destinazione o la distribuzione non siano imposte dalla legge.
Il corretto comportamento del Socio sia nei confronti degli altri aderenti, sia verso l’esterno dell’organizzazione, è animato da spirito di solidarietà ed attuato con onestà, probità, rigore morale, nel rispetto del presente Statuto.
La qualifica di socio si perde:
a)per recesso;
b)per mancato versamento della quota associativa per due anni consecutivi;
c)per comportamento contrastante con gli scopi dell'Associazione.

L'esclusione dei soci è deliberata dall'Assemblea dei soci su proposta del Consiglio direttivo.
In ogni caso, prima di procedere all'esclusione, devono essere contestati per iscritto al socio gli addebiti che allo stesso vengono mossi, consentendo facoltà di replica.

Il socio receduto, decaduto o escluso non ha diritto alla restituzione delle quote, associative versate ad eccezione di quanto previsto dalle normative vigenti.

Art. 8) ORGANI SOCIALI
Sono organi dell’Associazione:
  • l’Assemblea dei Soci
  • il Coordinamento
  • il Coordinatore

Dette cariche saranno ricoperte in modo gratuito dagli aderenti.
Art. 9) L'ASSEMBLEA DEI SOCI
L’Assemblea è composta da tutti I Soci; l’Assemblea è presieduta dal Coordinatore dell’Associazione.
L’Assemblea può essere ordinaria e straordinaria.
È straordinaria quando viene convocata per la modifica dello Statuto e quando viene convocata per deliberare il trasferimento della sede o lo scioglimento dell’Associazione.

E’ ordinaria in tutti gli altri casi ed in particolare:
a)approva il bilancio preventivo e consuntivo relativamente ad ogni esercizio.
b)nomina i componenti del Consiglio direttivo;
c)delibera l'eventuale regolamento interno e le sue variazioni;
d)stabilisce l'entità della quota associativa annuale;
e)delibera l’esclusione dei soci dell'Associazione.
L’Assemblea si riunisce quando il Coordinamento lo ritiene necessario e/o opportuno.
L'avviso della convocazione viene affisso presso la sede dell'Associazione e contiene l’ordine del giorno. I componenti del Coordinamento si occupano di avvisare i Soci della convocazione dell'Assemblea secondo le modalità definite nel regolamento.

L'Assemblea, sia ordinaria che straordinaria è validamente costituita in prima convocazione quando sia presente almeno la metà più uno dei soci. In seconda convocazione, l'Assemblea è validamente costituita qualunque sia il numero dei soci intervenuti o rappresentati. Non sono ammesse deleghe di rappresentanza.
Le deliberazioni dell'Assemblea sono valide quando siano approvate dal 50% più uno dei presenti, eccezion fatta per la deliberazione riguardante l'eventuale scioglimento anticipato dell'Associazione e relativa devoluzione del patrimonio residuo che deve essere adottato con la presenza ed il voto favorevole di almeno tre quarti degli associati.
Le discussioni e le deliberazioni dell’Assemblea sono riassunte in un verbale che viene redatto da un socio dell’Assemblea e viene sottoscritto dal Coordinatore.
Il verbale è conservato, a cura del Coordinatore nella sede dell’Associazione e trascritto sull’apposito registro.

Ogni aderente all’Associazione ha diritto di consultare i verbali delle sedute assembleari e di chiederne, a proprie spese, una copia.

Art. 10) IL COORDINAMENTO
Il Coordinamento è composto da un minimo di 2 ed un massimo di 10 componenti. L’Assemblea ordinaria ne determina il numero ed elegge, di norma con voto palese, i suoi componenti fra i propri aderenti.
I componenti del Coordinamento durano in carica 2 anni e possono essere rieletti. Il Coordinamento può essere revocato dall’Assemblea ordinaria per gravi motivi.

Il Coordinamento ha le seguenti funzioni:
  1. elegge il Coordinatore;
  2. amministra il patrimonio dell’Associazione;
  3. predispone le linee programmatiche, con le relative relazioni da sottoporre all’approvazione dell’Assemblea;
  4. decide sull’ammissione o sull’esclusione dei Soci;

Art. 11) IL COORDINATORE
Il Coordinatore rappresenta l’Associazione e compie tutti gli atti giuridici che impegnano l’Associazione. Egli, con la collaborazione del Coordinamento, ha la responsabilità di pianificare e gestire le varie attività, promuovere iniziative per rendere pubbliche le finalità dell’Associazione, tenendo contatti con i cittadini del territorio. La rotazione nell’incarico di Coordinatore può avvenire ogni sei mesi.

Art. 12) IL BILANCIO
Il bilancio dell’Associazione è annuale e decorre dal 1 gennaio al 31 dicembre. Il bilancio consuntivo e preventivo sono elaborati e proposti all’Assemblea dal Coordinamento.
Il bilancio consuntivo e il bilancio preventivo sono approvati dall’Assemblea ordinari con voto palese.
Il bilancio consuntivo è depositato presso la sede dell’Associazione.
Art 13) IL PATRIMONIO SOCIALE E RENDICONTO
Il patrimonio sociale dell'Associazione è indivisibile ed è costituito da:
  • beni mobili ed immobili di proprietà del circolo
  • contributi, erogazioni e lasciti diversi
  • fondo di riserva

Art. 14) RAPPORTI CON ENTI E SOGGETTI PRIVATI
L’Associazione coopera, senza fine di lucro, con altri soggetti privati al fine di realizzare le finalità statutarie, sociali, civili, culturali e di solidarietà.
Art. 15) RAPPORTI CON ENTI E SOGGETTI PUBBLICI
L’Associazione partecipa e collabora, senza fine di lucro, con soggetti ed enti pubblici per la realizzazione delle finalità statutari sociali, civili, culturali e di solidarietà.
Art. 16) Scioglimento
L'assemblea stessa decide sulla devoluzione del patrimonio residuo, dedotte le eventuali passività, per uno o più scopi stabiliti dal presente Statuto e, comunque, per scopi di utilità generale, in conformità con quanto previsto all'art. 11 comma 4 quinquies lett. b) del D.P.R. n. 917/96, procedendo alla nomina di uno o più liquidatori, scegliendoli preferibilmente tra i soci.

Art. 17) DISPOSIZIONI FINALI
Per quanto non previsto dal presente statuto si fa riferimento alle leggi e regolamenti vigenti, ed ai principi generali dell’ordinamento giuridico.